Definizione agevolata delle entrate comunali

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Il Comune di Praia a Mare informa che è stato approvato il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, per regolarizzare alcune posizioni debitorie con modalità e condizioni più favorevoli.

Data:

26 Giugno 2026

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Definizione agevolata delle entrate comunali

Il Comune di Praia a Mare informa i cittadini che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 22 giugno 2026, è stato approvato il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, ai sensi dell’articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

La misura consente ai contribuenti interessati di regolarizzare alcune posizioni debitorie nei confronti dell’Ente, beneficiando di condizioni più favorevoli rispetto alla riscossione ordinaria, secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento comunale.

Cosa prevede la definizione agevolata

La definizione agevolata riguarda le entrate comunali tributarie indicate nel regolamento, non riscosse a seguito della notifica di avvisi di accertamento esecutivi o di ingiunzioni fiscali emesse dal Comune entro la data del 30 giugno 2025.

Possono rientrare nella procedura, secondo quanto previsto dal regolamento, le seguenti entrate:

  • IMU e ICI;
  • TASI;
  • TARI, TARES e TARSU.

L’adesione consente di estinguere il debito mediante il pagamento delle somme dovute a titolo di capitale, oltre alle spese di notifica, alle spese relative alle procedure esecutive e cautelari maturate fino alla data di presentazione della dichiarazione, nonché agli oneri di riscossione.

Non sono invece dovute, nei limiti stabiliti dal regolamento, le sanzioni amministrative tributarie e gli interessi liquidati in fase di accertamento.

Chi può aderire

Possono presentare domanda i contribuenti che intendono regolarizzare debiti rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento comunale, riferiti ad avvisi di accertamento esecutivi o ingiunzioni fiscali emessi dal Comune entro il 30 giugno 2025.

La possibilità di adesione riguarda anche i debitori che abbiano già ottenuto dal concessionario rateizzazioni o dilazioni, nei limiti e con gli effetti previsti dal regolamento.

Sono esclusi dalla definizione agevolata gli accordi di pagamento già stipulati tramite legali incaricati dall’Ente e i crediti il cui recupero sia stato affidato agli stessi.

Come aderire

Il contribuente interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata presentando apposita dichiarazione al Concessionario della riscossione inviata tramite PEC all'indirizzo sogert.praia@pec.it.

Qualora il contribuente/utente non disponga di PEC, potrà richiederne l’invio direttamente agli uffici del concessionario siti in Praia a Mare alla via Dante Alighieri n°8.

Prima della presentazione della dichiarazione è necessario acquisire il prospetto dei carichi definibili, così da conoscere l’ammontare delle somme che possono essere oggetto di definizione.

La dichiarazione di adesione deve essere presentata entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Il Concessionario comunica successivamente l’ammissione alla definizione agevolata, indicando l’importo complessivo dovuto, l’eventuale piano di pagamento rateale e le relative scadenze, oppure il diniego totale o parziale della richiesta.

Effetti della presentazione della domanda

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, nei limiti previsti dal regolamento:

  • sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni;
  • non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi o ipoteche;
  • non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  • non possono proseguire le procedure esecutive già avviate, salvo i casi espressamente previsti.

Modalità di pagamento

Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato:

  • in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione alla definizione agevolata;
  • oppure mediante pagamento rateale, secondo il piano comunicato dal Concessionario.

In caso di pagamento rateale, il regolamento prevede diverse modalità di dilazione, con rate mensili di importo costante oppure con una rata iniziale pari al 30% dell’importo complessivamente dovuto e successive rate mensili.

Il numero massimo di rate è determinato in base all’importo del debito e secondo gli scaglioni previsti dal regolamento comunale.

Decadenza dal beneficio

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o dell’ultima rata del piano di rateizzazione, oltre il termine di tolleranza di 5 giorni previsto dal regolamento, la definizione agevolata non produce effetti.

In tale ipotesi riprendono le attività di riscossione coattiva e le somme eventualmente già versate restano acquisite a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto, senza determinare l’estinzione del debito residuo.

Ultimo aggiornamento: 26/06/2026, 09:57

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